Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 914/1931Art. 50
Regio decreto 914/1931

Art. 50 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 1° comma, e 5, 3° comma, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/50parte di Regio decreto 914/1931
Art. 50. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 26, 1° comma, e 5, 3° comma, modif.). Divisione dei ruoli. L'avanzamento ha luogo per categorie e specialita', con promozioni successive da un grado a quello immediatamente superiore, con le norme stabilite dal presente testo unico o dal regolamento per la sua applicazione. I militari delle specialita' la cui costituzione gerarchica e' limitata possono, purche' volontari, progredire, ma soltanto in altra specialita' della stessa categoria.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 914/1931 · fonte Normattiva ↗

← Art. 49 Art. 51 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.