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Regio decreto 914/1931

Art. 38 — R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 7 e 8; R. D. 15 aprile 1926, n. 819, art. 2, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/38parte di Regio decreto 914/1931
Art. 38. (R. D. 9 novembre 1925, n. 2222, art. 7 e 8; R. D. 15 aprile 1926, n. 819, art. 2, modif.). Premi annuali e di congedamento ai volontari a premio. Ai volontari a premio delle varie categorie e specialita' spettano al termine della ferma di anni 4: a) un premio di: L. 500 per i radiotelegrafisti; L. 600 per i cannonieri A., torpedinieri E. ed S., carpentieri, furieri e furieri di sussistenza; L. 700 per marinai, segnalatori, meccanici, fuochisti C. ed A., infermieri, musicanti, servizi portuali; L. 800 per i torpedinieri M.; L. 1.000 per i cannonieri P. ed artificieri ed i marinai palombari; per ogni anno di servizio di ferma prestato; b) un premio di congedamento pari ad un premio annuale. Ai volontari a premio che commutano la ferma di anni 4 in quella ordinaria di anni 6, in luogo dei premi di cui alle precedenti lettere a) e b), viene corrisposta, all'atto della classifica a sottocapo brevettato una gratificazione pari a 3 anni di premio. Ai volontari a premio che al termine della ferma di anni 4 contraggono la ferma complementare a premio di anni 2, viene corrisposto, all'atto della concessione, il premio relativo a 3 anni. Al termine della ferma complementare di anni 2 spetta ad essi il premio relativo al secondo triennio di servizio, oltre ad un premio di congedamento pari a 2 premi annuali, salvo che non abbiano, nel frattempo, richiesto ed ottenuto ulteriori ferme complementari, nel qual caso i premi, accresciuti delle corrispondenti annutilita', vengono corrisposti all'atto del congedamento. Ai volontari a premio prosciolti dalla ferma per motivi di salute o di famiglia vengono corrisposti, oltre agli eventuali premi annuali maturati, tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di ferma da essi compiuti. In caso di morte eguali compensi spettano agli eredi. Nessun premio spetta ai prosciolti dalla ferma volontaria a premio per motivi diversi da quelli piu' sopra indicati. Perdono altresi' il diritto ai premi maturati i volontari a premio trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione, condannati dai tribunali ordinari a pene restrittive della liberta' personale superiori a due mesi, comunque condannati dai tribunali militari.

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