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Regio decreto 914/1931

Art. 39 — Compensi dovuti ai sotto capi e comuni di leva vincolati a maggiore servizio

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/39parte di Regio decreto 914/1931
Art. 39. Compensi dovuti ai sotto capi e comuni di leva vincolati a maggiore servizio. Ai sottocapi e comuni di leva delle categorie marinai (specialita' nocchieri e palombari) e fuochisti, ammessi ai successivi vincoli annuali di servizio di cui all'art. 31, spetta la paga stabilita per i militari volontari. Al termine di ciascun anno di vincolo spetta ai medesimi un compenso pari al premio stabilito per le rispettive categorie e specialita' dall'art. 38. Nessun compenso spetta ai sottocapi e comuni comunque prosciolti dal vincolo di servizio.

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