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Regio decreto 914/1931

Art. 37 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 43, 46, 47 e 48, modif.

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/37parte di Regio decreto 914/1931
Art. 37. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 43, 46, 47 e 48, modif.). Soprassoldi e gratificazioni dovuti per ferme e rafferme ai volontari ordinari ed ai soli ufficiali di carriera. Ai sottocapi e comuni volontari ordinari ed ai sottocapi brevettati provenienti da arruolamento volontario ordinario che non chiedano o non ottengano la rafferma, spetta, al termine della ferma di anni 6, una gratificazione di L. 1000. La rafferma da' diritto: a) ad una gratificazione immediata di L. 500; b) ad un soprassoldo mensile di L. 25 con decorrenza dalla data di promozione a 2° capo: c) ad una gratificazione di L. 2000 al termine del vincolo di 6 anni con essa contratta. Ai volontari ordinari ed ai secondi capi di carriera inviati in congedo prima del termine della ferma ordinaria o della rafferma, per riforma senza diritto a pensione, spettano, rispettivamente, tanti sesti delle gratificazioni di L. 1000 e di L. 2000 quanti sono gli anni di ferma o di rafferma compiuti. La frazione di un anno superiore a 6 mesi e' calcolata come anno intiero. Le quote di gratificazione di fine ferma, di cui al 1° comma del presente articolo, sono cumulabili con le gratificazioni di riforma spettanti ai sottocapi e comuni a norma delle disposizioni vigenti. In caso di morte eguali compensi spettano agli eredi. Nessuna quota di gratificazione spetta ai prosciolti dalla rafferma o dalla ferma volontaria ordinaria per motivi diversi da quelli sopra indicati. Perdono altresi' il diritto al soprassoldo di rafferma ed alle gratificazioni di fine ferma e di fine rafferma i sottufficiali di carriera ed i volontari, ordinari retrocessi, trasferiti alle compagnie di disciplina, disertori, ammogliati senza autorizzazione, condannati dai tribunali ordinari a pene restrittive della liberta' personale superiori a due mesi, o comunque condannati dai tribunali militari.

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