Regio decreto 914/1931
Art. 32 — T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 3° comma: R. D. L. 22 gennaio 1928, n.551, art. 3, modif.
Art. 32. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 39, 3° comma: R. D. L. 22 gennaio 1928, n.551, art. 3, modif.). Vincoli di servizio triennale per i secondi capi D. I secondi capi D delle varie categorie e specialita' possono essere ammessi, in base a concorso, a rimanere in servizio, dopo il termine della ferma di leva, per un periodo di tre anni. Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico stabilisce a quali esperimenti pratici debbano preventivamente essere sottoposti i secondi capi di cui sopra.
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