Regio decreto 914/1931
Art. 31 — (T
Art. 31. (T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 6° 7° o 8° comma e 37, 4° comma; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 4, modif.). Vincoli di servizio annuale per i sottocapi e comuni di leva. I sottocapi ed i comuni di leva delle categorie marinai (specialita' nocchieri e palombari) e fuochisti possono, al termine della ferma, essere ammessi, a domanda, a rimanere in servizio con successivi vincoli della durata di un anno; i sottocapi e comuni di leva, di tutte le categorie, possono essere ammessi a rimanere in servizio, senza vincolo di ferma, per tempo indeterminato. Nel primo caso fruiscono del trattamento di cui al successivo art. 39. Il provvedimento consentito dal primo comma del presente articolo deve essere attuato nei limiti dei fondi assegnati dal bilancio, cosi' da evitare in modo assoluto, in conseguenza di esso, qualsiasi richiesta di maggiori assegnazioni.
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