Regio decreto 914/1931
Art. 33 — Proscioglimento dai vincoli di servizio annuale e triennale
Art. 33. Proscioglimento dai vincoli di servizio annuale e triennale. Il militare di leva ed il 2° capo D possono venire prosciolti dai vincoli di servizio annuale e triennale di cui agli articoli 30 e 31: a) a domanda; b) d'autorita'; c) d'ufficio. a) A domanda, il proscioglimento puo' venire concesso dal Ministero della marina soltanto per gravi motivi. b) D'autorita', il proscioglimento ha luogo, per determinazione del Ministro della marina, in seguito a cattivo comportamento disciplinare od a scarso rendimento in servizio; e, per i secondi capi D., anche in seguito a giudizio di inidoneita' all'avanzamento a capo di 3 classe. c) D'ufficio, il proscioglimento ha luogo in seguito: 1° a celebrazione di matrimonio senza il prescritto assenso o di matrimonio religioso non valido agli effetti civili; 2° alla concessione di assentimento a contrarre matrimonio in via eccezionale (salvo i casi di permessi in extremis); 3° a degradazione.
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