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Regio decreto 914/1931

Art. 30 — Nomina a 2° capo ed a sottocapo degli aspiranti rimandati dai corsi ufficiali di complemento o dai corsi norm…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/30parte di Regio decreto 914/1931
Art. 30. Nomina a 2° capo ed a sottocapo degli aspiranti rimandati dai corsi ufficiali di complemento o dai corsi normali della R. Accademia Navale. Gli aspiranti di complemento, dispensati dal proseguire il tirocinio prescritto dal regolamento per la formazione degli ufficiali di complemento o giudicati inidonei alla promozione a sottotenente di complemento dei vari Corpi militari della Regia marina per deficienze fisiche o professionali, vengono, qualora non abbiano ottenuto il passaggio alla leva di terra, nominati secondi capi L. o D. nella categoria e specialita' a cui il Comando superiore li assegnera' in base alle speciali attitudini personali ed al fabbisogno. Gli aspiranti di complemento dispensati o dichiarati inidonei come sopra, per cattivo comportamento in servizio o privato, vengono, a meno che non abbiano commessa mancanza suscettibile di retrocessione, ripristinati sottocapi D. o nominati sottocapi L. nelle varie categorie e specialita' del Corpo Reale equipaggi marittimi con modalita' analoghe a quelle previste nel comma precedente. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche agli aspiranti provenienti dai corsi normali della R. Accademia Navale, che non abbiano ottenuta la nomina ad ufficiali.

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