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Regio decreto 914/1931

Art. 29 — Trasferimento dei militari di leva ed in congedo in altri Corpi militari; loro passaggio alla leva di terra o…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/914/art/29parte di Regio decreto 914/1931
Art. 29. Trasferimento dei militari di leva ed in congedo in altri Corpi militari; loro passaggio alla leva di terra od ai ruoli del R. Esercito o della R. Aeronautica. I militari di leva ed i militari in congedo (compresi tra questi i provenienti dal personale volontario) possono, quando si propongano di intraprendere una carriera o di raggiungere gli scopi specificati dal regolamento, ottenere, a giudizio insindacabile del Ministero della marina, il passaggio in altri Corpi militari. Per i militari di leva alle armi, il passaggio stesso puo' tuttavia essere concesso soltanto dopo un anno di effettivo servizio. I militari trasferiti in altri Corpi vengono, in conformita' delle disposizioni sulla leva marittima, restituiti alla leva di terra o trasferiti nei ruoli del R. Esercito o della R. Aeronautica. Possono altresi' ottenere il passaggio alla leva di terra, con le modalita' fissate dal regolamento per la formazione degli ufficiali di complemento della Regia marina, gli allievi L. non ammessi o rimandati, per deficienze fisiche o professionali, dai prescritti corsi per la nomina ad aspirante di complemento, e gli aspiranti di complemento giudicati inidonei alla promozione a guardiamarina o sottotenente di complemento dei vari Corpi della Regia marina per deficienze fisiche o professionali.

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