Regio decreto 914/1931
Art. 102 — Prima formazione della categoria servizi portuali
Art. 102. Prima formazione della categoria servizi portuali. Nella sua prima formazione, la categoria servizi portuali sara' costituita dai sottufficiali di porto nominati in base al R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257 e dai marinai addetti ai servizi portuali reclutati come tali, posteriormente al 1° settembre 1929. Fin quando i marinai di cui sopra non avranno raggiunto le condizioni per ottenere avanzamento a secondo capo, il Ministro della marina, per coprire, in tutto od in parte, le vacanze risultanti nell'organico dei sottufficiali servizi portuali, potra' bandire concorsi, fra i pari grado di altre categorie del Corpo Reale equipaggi marittimi per l'ammissione nei gradi di secondo capo e capi di 3ª e 2ª classe dei servizi portuali. Ai sottufficiali di porto provenienti dall'ordinamento di cui al R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257 continueranno ad essere applicate tutte le disposizioni per essi emanate ad eccezione di quelle relative alle commissioni di avanzamento, per le quali si applicheranno le norme di cui all'art. 56.
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