Regio decreto 914/1931
Art. 101 — Prima formazione della categoria istruttori di educazione fisica
Art. 101. Prima formazione della categoria istruttori di educazione fisica. Nella sua prima formazione, il ruolo della categoria istruttori di educazione fisica sara' costituito dai sottufficiali di qualunque grado delle altre categorie del Corpo Reale equipaggi marittimi abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica per aver frequentato, con successo, il tirocinio teorico pratico presso il Centro di Educazione Fisica della Spezia o corsi equivalenti: Il trasferimento avra' luogo, a domanda, con le modalita' stabilite nell'art. 87.
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