Regio decreto 914/1931
Art. 103 — Percentuale dei sottufficiali e dei sottocapi brevettati, fino al 30 giugno 1933
Art. 103. Percentuale dei sottufficiali e dei sottocapi brevettati, fino al 30 giugno 1933. La disposizione del penultimo comma dell'art. 5 avra' vigore a cominciare dal 1° luglio 1933. Fino al 30 giugno 1933 le aliquote ivi indicate sono stabilite, rispettivamente, nella, misura del 16% pei sottufficiali e del 17% complessivamente per i sottufficiali e per i sottocapi brevettati.
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