Regio decreto 778/1931
Art. 5 — Per ogni persona, e per ogni sentenza o provvedimento, che la riguarda, e' formata una scheda
Art. 5. Per ogni persona, e per ogni sentenza o provvedimento, che la riguarda, e' formata una scheda. La scheda e' compilata in due esemplari, l'uno per l'ufficio del casellario locale, e l'altro per l'ufficio del casellario centrale; sul secondo esemplare, nella rubrica apposita, sono trascritti i precedenti penali, che risultino, a carico dell'iscritto, dal certificato penale esistente in atti. Al predetto esemplare, soltanto nel caso in cui risulti che l'iscritto non abbia in precedenza riportato condanna per delitti preveduti dai codici, deve essere allegata una schedina, sulla quale sono trascritte le generalita', annotate nella scheda corrispondente. Se la sentenza o il provvedimento riguarda un cittadino straniero, e' compilato un terzo esemplare della scheda, che, a norma delle convenzioni internazionali o per ragione di reciprocita', e' trasmessa al Governo dello Stato estero, cui lo straniero appartiene.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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