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Regio decreto 778/1931

Art. 6 — La scheda pel casellario giudiziale deve contenere l'indicazione del cognome, nome, paternita', maternita', l…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/6parte di Regio decreto 778/1931
Art. 6. La scheda pel casellario giudiziale deve contenere l'indicazione del cognome, nome, paternita', maternita', luogo e data di nascita della persona cui si riferisce, e tutte le altre notizie, che valgono a identificarla, compresa la indicazione del soprannome o pseudonimo. La scheda medesima deve, inoltre, indicare l'Autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza o il provvedimento, la data della pronuncia, il dispositivo e tutti gli articoli di legge applicati.

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