Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 778/1931Art. 4
Regio decreto 778/1931

Art. 4 — L'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze e dei provvedimenti e' fatta per estratto su apposita s…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/4parte di Regio decreto 778/1931
Art. 4. L'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze e dei provvedimenti e' fatta per estratto su apposita scheda, in conformita', delle istruzioni che saranno date dal Ministro della giustizia. La scheda e' formata: 1° nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali: a) per le sentenze di' condanna, divenute irrevocabili per i decreti di condanna, divenuti esecutivi; b) per le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'istruzione o nel giudizio, divenute irrevocabili; per le sentenze che dichiarano non colpevole il condannato, pronunciate dalla corte di cassazione o dal giudice di rinvio, nel. giudizio di revisione; c) per i provvedimenti con cui il condannato e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professsionale, nonche' per i decreti relativi all'applicazione di misure di sicurezza; d) per i provvedimenti con cui, e' stata ordinata la provvisoria applicazione delle pene accessorie; 2° nella materia civile: per le sentenze, che hanno acquistato autorita' di cosa giudicata, le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione, e per provvedimenti con cui il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio o in un riformatorio; 3° nella materia commerciale: per le sentenze e per i provvedimenti con cui il commerciante e' dichiarato o considerato fallito; 4° per i provvedimenti amministrativi, relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e alla espulsione dello straniero. La scheda per le sentenze e per i provvedimenti menzionati nei numeri 1, 2 e 3, e' formata qualunque sia l'Autorita' giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi. Quando ne e' data comunicazione ufficiale, si forma pure la scheda per le sentenze pronunciate da Autorita' giudiziarie straniere per fatti, preveduti come reati anche dalla legge italiana, contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduta la cittadinanza italiana, o contro stranieri o apolidi, residenti nel territorio dello Stato. Le altre iscrizioni che devono essere effettuate nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 2 prima parte di questo regolamento, si compiono mediante l'annotazione delle relative notizie sulle corrispondenti schede gia' formate e collocate, desumendole da appositi fogli complementari.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 778/1931 · fonte Normattiva ↗

← Art. 3 Art. 5 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.