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Regio decreto 778/1931

Art. 34 — Le procure del Re presso i tribunali, per il rilascio dei certificati penali, possono corrispondere direttame…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/34parte di Regio decreto 778/1931
Art. 34. Le procure del Re presso i tribunali, per il rilascio dei certificati penali, possono corrispondere direttamente con le Autorita' diplomatiche e consolari del Regno all'estero.

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