Regio decreto 778/1931
Art. 33 — Nei certificati del casellario giudiziale, che devono essere sottoposti a legalizzazione, la firma del segret…
Art. 33. Nei certificati del casellario giudiziale, che devono essere sottoposti a legalizzazione, la firma del segretario, che li spedi', e' vidimata dal procuratore del Re o da un sostituto da lui delegato. Non e' dovuta la relativa tassa di concessione governativa per i certificati esenti dalle tasse di bollo.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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