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Regio decreto 778/1931

Art. 35 — Le richieste di certificati da parte di Autorita' estere, quando le convenzioni non dispongano altrimenti, so…

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Art. 35. Le richieste di certificati da parte di Autorita' estere, quando le convenzioni non dispongano altrimenti, sono trasmesse, all'ufficio del casellario centrale, il quale provvede alla loro esecuzione, trasmettendole ai casellari locali competenti, che le restituiscono all'ufficio medesimo con i certificati corrispondenti. Se tali richieste riguardano cittadini italiani residenti all'estero, non potranno aver corso se non sono munite del nulla osta da parte del Ministero degli affari esteri, quando non siano pervenute da un Nostro ufficio diplomatico o consolare.

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