Regio decreto 778/1931
Art. 32 — I certificati penali per ragioni di lavoro o di emigrazione a scopo di lavoro, anche se richiesti per mezzo d…
Art. 32. I certificati penali per ragioni di lavoro o di emigrazione a scopo di lavoro, anche se richiesti per mezzo di Autorita' o di Enti pubblici, devono essere rilasciati come se richiesti da privati, e con le modalita' di cui all'articolo 608 del codice di procedura penale.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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