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Regio decreto 778/1931

Art. 32 — I certificati penali per ragioni di lavoro o di emigrazione a scopo di lavoro, anche se richiesti per mezzo d…

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Art. 32. I certificati penali per ragioni di lavoro o di emigrazione a scopo di lavoro, anche se richiesti per mezzo di Autorita' o di Enti pubblici, devono essere rilasciati come se richiesti da privati, e con le modalita' di cui all'articolo 608 del codice di procedura penale.

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