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Regio decreto 778/1931

Art. 29 — Nell'annotare sui certificati le iscrizioni concernenti sentenze penali di condanna, oltre alla menzione dell…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/29parte di Regio decreto 778/1931
Art. 29. Nell'annotare sui certificati le iscrizioni concernenti sentenze penali di condanna, oltre alla menzione della data e dell'Autorita' che ha pronunciato la decisione, devono essere indicati il titolo del reato con le circostanze aggravanti e attenuanti, gli articoli di legge applicati, i benefici di legge conceduti, le pene detentive e pecuniarie inflitte, e le pene accessorie, che siano state annotate sulla scheda, ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 587 del codice di procedura penale. Quando ne e' il caso, devono essere indicate le misure di sicurezza applicate, e, inoltre, si deve far risultare se con la sentenza il condannato sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza. Nei certificati richiesti dall'autorita' giudiziaria, ordinaria o speciale, per ragioni di giustizia penale, si fa menzione, altresi', del tempo nel quale la pena fu scontata o del giorno in cui rimase estinta.

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