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Regio decreto 778/1931

Art. 28 — I certificati che possono essere rilasciati, osservate, secondo i casi, le disposizioni prescritte dagli arti…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/28parte di Regio decreto 778/1931
Art. 28. I certificati che possono essere rilasciati, osservate, secondo i casi, le disposizioni prescritte dagli articoli 606, 608 e 609 del codice di procedura penale, sono' di tre specie: a) certificato generale, in cui sono trascritte le iscrizioni esistenti, a norma degli articoli 604 e 587 ultimo capoverso del codice di procedura penale, al nome di una persona determinata; b) certificato penale, in cui sono trascritte le iscrizioni, esistenti, a norma degli articoli 604, n. 1, e 587, ultimo capoverso, del codice di procedura penale, e quella relativa all'espulsione in via amministrativa dello straniero dal territorio dello Stato, se ordinata a causa di un reato; c) certificato civile, in cui sono trascritte le iscrizioni esistenti a norma dei numeri 2 e 3 dell'articolo 604 del codice di procedura penale; i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza, e altresi' i provvedimenti concernenti l'interdizione legale, perpetua o temporanea, la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale, derivanti da condanna, e la sospensione provvisoria dall'esercizio della patria potesta' o dell'autorita' maritale.

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