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Regio decreto 778/1931

Art. 30 — Nei certificati, anche se richiesti ai termini dell'articolo 606 del codice di procedura penale, sia dall'Aut…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/30parte di Regio decreto 778/1931
Art. 30. Nei certificati, anche se richiesti ai termini dell'articolo 606 del codice di procedura penale, sia dall'Autorita' giudiziaria, ordinaria o speciale, per ragioni di giustizia penale, sia dal le pubbliche amministrazioni o aziende incaricate di pubblici servizi, non e' fatta menzione delle decisioni penali, concernenti reati, commessi anteriormente al 4 novembre 1926 per fini nazionali o aventi, comunque, connessione col fine medesimo, escluso l'omicidio consumato. Il certificato, contenente anche le suddette iscrizioni, potra' essere rilasciato soltanto su richiesta del Ministro della giustizia. L'osservanza delle disposizioni della prima parte di questo articolo e' subordinata alla condizione che sia stato emesso, a norma del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, il provvedimento col quale si riconosca che il reato e' stato commesso per fine nazionale.

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