Regio decreto 778/1931
Art. 27 — Di ogni spedizione di certificato penale e' presa nota in apposito registro
Art. 27. Di ogni spedizione di certificato penale e' presa nota in apposito registro. Nel caso che il certificato sia spedito su richiesta di una Autorita' giudiziaria, ordinaria o speciale, ne e' indicata la data della spedizione nella rubrica «annotazioni» della scheda. Quando da tali annotazioni risulti che da diverse delle Autorita' suddette sono pervenute piu' richieste concernenti la stessa persona in un periodo non superiore ai sei mesi fra l'una e l'altra, il segretario della Regia procura deve informare ciascuna di esse delle richieste fatte dalle altre.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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