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Regio decreto 778/1931

Art. 26 — null Se dal casellario non risulti alcuna annotazione, ovvero risultino iscrizioni, che, per legge, non debbo…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/26parte di Regio decreto 778/1931
Art. 26. null Se dal casellario non risulti alcuna annotazione, ovvero risultino iscrizioni, che, per legge, non debbono essere trascritte, il segretario annota nel certificato «Nulla». Altrimenti trascrive nel certificato le decisioni che vi devono essere annotate, per ordine di data. Il segretario, sui certificati penali che spedisce, appone la propria sottoscrizione e il timbro dell'ufficio.

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