Regio decreto 778/1931
Art. 20 — Le schede concernenti sentenze o provvedimenti emessi dalle Autorita' giudiziarie del Regno, ordinarie o spec…
Art. 20. Le schede concernenti sentenze o provvedimenti emessi dalle Autorita' giudiziarie del Regno, ordinarie o speciali, riguardanti sudditi stranieri, di volta in volta che pervengono all'ufficio del casellario centrale, sono esaminate per verificare, anche per mezzo del Ministero degli affari esteri, ove occorra, se effettivamente le sentenze o i provvedimenti si riferiscano a sudditi stranieri. Nel caso affermativo, il terzo esemplare della scheda, che vi dovra' essere unito a norma dell'articolo 5 di questo regolamento, e' trasmesso al Governo dello Stato estero, cui lo Straniero appartiene, per il tramite del Ministero degli affari esteri, quando non esista convenzione internazionale o questa non preveda un modo diverso di trasmissione.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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