Regio decreto 778/1931
Art. 19 — Il procuratore del Re esercita sull'ufficio del casellario locale la vigilanza prescritta dall'articolo 603 d…
Art. 19. Il procuratore del Re esercita sull'ufficio del casellario locale la vigilanza prescritta dall'articolo 603 del codice di procedura penale, mediante verifiche mensili; provvede ad eliminare qualsiasi irregolarita' o deficienza che abbia riscontrato nel servizio, informandone, nei casi piu' gravi, il procuratore generale. Due volte l'anno, entro il 10 gennaio e 10 luglio, il procuratore del Re trasmette all'ufficio del casellario centrale una relazione sommaria sul funzionamento del servizio del casellario negli uffici dipendenti durante il semestre precedente, e specialmente sul modo con cui e' proceduta la compilazione e trasmissione al casellario locale delle schede e dei relativi fogli complementari, sulla tenuta del casellario stesso e sul rilascio dei certificati, fornendo, al, riguardo, relativi dati statistici.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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