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Regio decreto 778/1931

Art. 21 — Le sentenze penali pronunciate da Autorita' giudiziarie, straniere per fatti preveduti come reati anche dalla…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/21parte di Regio decreto 778/1931
Art. 21. Le sentenze penali pronunciate da Autorita' giudiziarie, straniere per fatti preveduti come reati anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi, residenti nel territorio dello Stato, quando ne e' data comunicazione ufficiale dallo Stato estero, sono trasmesse all'ufficio del casellario centrale, il quale provvede alla identificazione delle persone che vi sono indicate, e, accertate le loro precise generalita', procede alla compilazione delle relative schede in duplice esemplare, secondo quanto e' stabilito nell'articolo 3, ed alla trasmissione di esse all'ufficio del casellario locale competente, per esservi collocate a norma dell'articolo 16, informandone contemporaneamente il procuratore generale competente, per gli eventuali provvedimenti, a norma dell'articolo 672 del codice di procedura penale.

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