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Regio decreto 778/1931

Art. 16 — Le schede appena pervenute all'ufficio locale del casellario, sono annotate nei registri prescritti e colloca…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/16parte di Regio decreto 778/1931
Art. 16. Le schede appena pervenute all'ufficio locale del casellario, sono annotate nei registri prescritti e collocate nelle apposite cassette in ordine alfabetico. Le schede concernenti una stessa persona sono numerate progressivamente nell'ordine di data delle decisioni e sono riunite con una copertina. Il secondo e il terzo esemplare delle, schede predette, nel caso che la sentenza o il provvedimento riguardi cittadini stranieri, sono trasmessi all'ufficio del casellario centrale.

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