Regio decreto 778/1931
Art. 16 — Le schede appena pervenute all'ufficio locale del casellario, sono annotate nei registri prescritti e colloca…
Art. 16. Le schede appena pervenute all'ufficio locale del casellario, sono annotate nei registri prescritti e collocate nelle apposite cassette in ordine alfabetico. Le schede concernenti una stessa persona sono numerate progressivamente nell'ordine di data delle decisioni e sono riunite con una copertina. Il secondo e il terzo esemplare delle, schede predette, nel caso che la sentenza o il provvedimento riguardi cittadini stranieri, sono trasmessi all'ufficio del casellario centrale.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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