Regio decreto 778/1931
Art. 17 — Nell'ufficio del casellario centrale le schede, con le schedine che vi siano unite, ai termini del secondo ca…
Art. 17. Nell'ufficio del casellario centrale le schede, con le schedine che vi siano unite, ai termini del secondo capoverso dell'articolo 5, sono sottoposte a verifica, per accertare se le notizie, che vi sono trascritte, sono complete ed esatte e se l'altro esemplare dell'estratto e' stato collocato nel casellario del luogo di nascita dell'iscritto. Le schedine, dopo essere state controdistinte con speciali numeri progressivi, segnati anche sulle corrispondenti schede, sono inserite, in ordine alfabetico, nello schedario generale pel Regno, mentre le corrispondenti schede sono collocate nelle cassette, secondo il circondario giudiziario di nascita dell'iscritto.
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- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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