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Regio decreto 778/1931

Art. 15 — I fogli complementari sono compilati appena si verifichino i casi menzionati nell'articolo precedente, ovvero…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/15parte di Regio decreto 778/1931
Art. 15. I fogli complementari sono compilati appena si verifichino i casi menzionati nell'articolo precedente, ovvero siano divenuti irrevocabili le sentenze o i provvedimenti menzionati nell'articolo stesso. Sono, invece, compilati immediatamente dopo l'emissione della sentenza o del provvedimento, qualora sia stata ordinata la cessazione di misure di sicurezza o di pene accessorie applicate provvisoriamente. Della compilazione dei fogli complementari e' fatta menzione nel registro delle esecuzioni delle sentenze. La compilazione dei fogli complementari spetta al cancelliere o ad altro funzionario, avente attribuzioni equivalenti presso l'Autorita' giudiziaria, ordinaria o speciale, che ha emesso la sentenza o il provvedimento; se i medesimi riguardano la menzione del luogo o del tempo in cui la pena detentiva e' stata scontata, la compilazione spetta, invece, alle direzioni degli istituti di prevenzione e di pena. I fogli complementari sono, senza indugio, trasmessi al casellario locale competente, che dopo averne presa annotazione sulle relative schede, li invia al casellario centrale facendo risultare tale adempimento in calce ai medesimi.

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