Regio decreto 778/1931
Art. 14 — Formale oggetto dei fogli complementari, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 del presente regolamento…
Art. 14. Formale oggetto dei fogli complementari, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 del presente regolamento: 1° nella materia penale; a) la menzione dell'esecuzione della pena di morte; del luogo e del tempo in cui la pena detentiva fu scontata; del pagamento della pena pecuniaria o della sua conversione in pena detentiva; b) la menzione che la pena di morte e' stata commutata in quella dell'ergastolo o in altra pena; che la pena detentiva non fu scontata e la pena pecuniaria non fu pagata, in tutto o in parte per morte del reo, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale, remissione di querela o per altra causa estintiva della pena o anche del reato; c) i provvedimenti concernenti la esecuzione delle pene accessorie, che conseguono a una condanna; d) i provvedimenti con cui e' determinata la pena che deve essere eseguita, nel caso di concorso di pene; e) le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione, ai termini dell'articolo 590 del codice di procedura, penale, per la revoca della sospensione della pena, dell'ordine di non menzione della condanna nei certificati del casellario e della liberazione condizionale; f) i provvedimenti con Cui e' firmata la cessazione o la sostituzione di, misure di sicurezza applicate, sia pur in via provvisoria, ovvero la modificazione o la cessazione delle pene accessorie applicate provvisoriamente, anche se detti provvedimenti sono contenuti in una sentenza; g) i provvedimenti che dichiarano la riabilitazione e quelli da cui pure consegue l'estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna, nonche' i provvedimenti con cui la riabilitazione, gia' conceduta, e' revocata; h) le ordinanze della corte di cassazione, che, nel caso di piu' condanne irrevocabili per un medesimo fatto contro la stessa persona, dichiarino, ai termini dell'articolo 579 del codice di procedura penale, quale sia la sentenza da doversi eseguire, annullando le altre; i) le ordinanze di correzione di errori materiali o di rettificazione, pronunciate ai sensi degli articoli 149, 385 e 476 del codice di procedura penale; Le sentenze della corte di appello, ai termini dell'articolo 674 del codice di procedura penale, che danno riconoscimento alle sentenze penali, pronunciate da Autorita' giudiziarie straniere; 2° nella materia civile: a) la revoca delle sentenze di interdizione o d'inabilitazione; b) la revoca dei provvedimenti, con cui il giudice ordino' il ricovero della persona in un manicomio o in un riformatorio; 3° nella materia commerciale: le sentenze di omologazione del concordato e i provvedimenti che revocano il fallimento o riabilitano il fallito. Formano, altresi', oggetto dei fogli complementari qualsiasi altro provvedimento, che riguarda le iscrizioni gia' eseguite nel casellario giudiziale, e le notizie che sono state omesse al momento della formazione delle schede, in quanto non ancora conosciute o accertate.
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Abroga · 1
- D.P.R. 313/11 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellaautoritativoha disposto (con l'art. 52, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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