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Regio decreto 778/1931

Art. 13 — Le schede nello stesso termine prescritto per la loro compilazione sono trasmesse al segretario della procura…

ELI /it/regio-decreto/1931/06/18/778/art/13parte di Regio decreto 778/1931
Art. 13. Le schede nello stesso termine prescritto per la loro compilazione sono trasmesse al segretario della procura del Re del circondario del luogo di nascita della persona cui si riferiscono, e, se riguardano cittadini stranieri o apolidi o cittadini italiani nati all'estero o dei quali non si sia potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, al segretario della procura del Re presso il tribunale di Roma. Le schede riguardanti persone nate nelle colonie o in altri luoghi soggetti alla sovranita' dello Stato sono, nel termine fissato per la compilazione, inviate ai rappresentanti il pubblico ministero presso gli uffici giudiziari, nella cui giurisdizione e' compreso il luogo di nascita delle persone stesse.

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