Regio decreto 225/1931
Art. 59 — Il bilancio e lo stato di ripartizione parziale o finale formati dal liquidatore, sono approvati dal Minister…
Art. 59. Il bilancio e lo stato di ripartizione parziale o finale formati dal liquidatore, sono approvati dal Ministero, dopo di che sono depositati al Tribunale Civile e pubblicati nelle forme stabilite dall'art. 94 del Codice di Commercio. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel giornale degli Annunzi giudiziari i creditori e i soci possono proporre i loro reclami con atto depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile e del deposito e' data notizia nel detto giornale. Trascorsi 15 giorni oltre i 30 assegnati per proporre i reclami, questi devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale i creditori e i soci hanno diritto d'intervenire e la sentenza pronunziata fa stato anche riguardo ai non intervenuti.
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