Regio decreto 225/1931
Art. 58 — A misura che vengono realizzandosi le attivita' dell'Istituto, il liquidatore puo', sentita la Commissione di…
Art. 58. A misura che vengono realizzandosi le attivita' dell'Istituto, il liquidatore puo', sentita la Commissione di sorveglianza e con l'autorizzazione del Ministero, disporre parziali distribuzioni ai depositanti e agli altri creditori chirografari. A tale uopo il liquidatore formera' il bilancio alla data in cui si riferisce la ripartizione e lo stato di ripartizione, indicando in quest'ultimo la quota percentuale spettante a ciascun creditore e la somma rispettiva del credito.
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