Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 225/1931Art. 58
Regio decreto 225/1931

Art. 58 — A misura che vengono realizzandosi le attivita' dell'Istituto, il liquidatore puo', sentita la Commissione di…

ELI /it/regio-decreto/1931/02/05/225/art/58parte di Regio decreto 225/1931
Art. 58. A misura che vengono realizzandosi le attivita' dell'Istituto, il liquidatore puo', sentita la Commissione di sorveglianza e con l'autorizzazione del Ministero, disporre parziali distribuzioni ai depositanti e agli altri creditori chirografari. A tale uopo il liquidatore formera' il bilancio alla data in cui si riferisce la ripartizione e lo stato di ripartizione, indicando in quest'ultimo la quota percentuale spettante a ciascun creditore e la somma rispettiva del credito.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 225/1931 · fonte Normattiva ↗

← Art. 57 Art. 59 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.