Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 225/1931Art. 60
Regio decreto 225/1931

Art. 60 — Decorso il detto termine senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bil…

ELI /it/regio-decreto/1931/02/05/225/art/60parte di Regio decreto 225/1931
Art. 60. Decorso il detto termine senza che siano stati proposti reclami e regolarmente proseguito il giudizio, il bilancio e lo stato di ripartizione s'intendono approvati da tutti i creditori e dai soci, e il liquidatore, salvo la distribuzione dell'attivo, e' liberato. Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima ripartizione tiene luogo di approvazione del conto e della divisione.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 225/1931 · fonte Normattiva ↗

← Art. 59 Art. 61 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.