Regio decreto 148/1931
Art. 9 — L'agente che cade ammalato deve senza indugio darne avviso al superiore immediato e contemporaneamente far ac…
Art. 9. L'agente che cade ammalato deve senza indugio darne avviso al superiore immediato e contemporaneamente far accertare la propria malattia dal medico della Cassa soccorso, colle modalita' stabilite dalla Commissione amministratrice della Cassa stessa.
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- D.L. 50/04 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti terrautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) la modifica dell'art. 9.
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