Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 148/1931Art. 10
Regio decreto 148/1931

Art. 10 — I medici della Cassa durante il corso della malattia dell'agente devono procedere ad ispezioni allo scopo di …

ELI /it/regio-decreto/1931/01/08/148/art/10parte di Regio decreto 148/1931
Art. 10. I medici della Cassa durante il corso della malattia dell'agente devono procedere ad ispezioni allo scopo di sorvegliare la vera durata della malattia e rilasciare analoghi certificati. Qualora tali ispezioni da parte dei medici non siano possibili per irreperibilita' dell'agente nel luogo da lui indicato cessa, da parte della Cassa, durante la irreperibilita', l'obbligo di corrispondere il sussidio di malattia. Durante la malattia l'agente non deve cambiare residenza, senza darne avviso alla Commissione amministratrice.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 148/1931 · fonte Normattiva ↗

← Art. 10 Art. 11 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.