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Regio decreto 148/1931

Art. 56 — Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore trasmette al presidente la relazi…

ELI /it/regio-decreto/1931/01/08/148/art/56parte di Regio decreto 148/1931
Art. 56. Per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore trasmette al presidente la relazione e gli atti indicati all'art. 53. Quando la relazione abbia concluso per l'accertamento di una mancanza passibile della destituzione, il direttore provvede preventivamente perche' l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilisce all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini. Contemporaneamente assegna all'incolpato il termine utile, non maggiore di cinque giorni, per presentare le sue ulteriori osservazioni.

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