Regio decreto 148/1931
Art. 55 — Le autorita' competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro pr…
Art. 55. Le autorita' competenti a giudicare delle singole mancanze possono, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, applicare una punizione di grado inferiore a quella stabilita per le mancanze stesse. Quando, per effetto di questo articolo, in luogo della destituzione si infligge la retrocessione, la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga o la sospensione dal servizio, a tali provvedimenti puo' essere aggiunto, come punizione accessoria e con le norme dell'art. 37, il trasloco punitivo. Le punizioni inflitte possono essere condonate, commutate o diminuite per deliberazione delle stesse autorita' competenti a giudicare delle mancanze relative.
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