Regio decreto 148/1931
Art. 57 — Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, puo' in qualunque stadio del procedimen…
Art. 57. Il Consiglio di disciplina, pel migliore adempimento del suo mandato, puo' in qualunque stadio del procedimento ordinare od eseguire direttamente supplementi d'indagini, interrogare gli incolpati od ammetterli a presentare per iscritto ulteriori loro difese.
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