Regio decreto 148/1931
Art. 54 — Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio d…
Art. 54. Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda: 1° da un presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario preferibilmente fra i magistrati; 2° dal rappresentante dell'Associazione professionale di 1° grado dei datori di lavoro; 3° dal rappresentante dell'Associazione professionale di l° grado dei prestatori d'opera. Il Consiglio di disciplina e' convocata dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni. L'azienda e' tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in localita' diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.
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