Regio decreto 148/1931
Art. 11 — Per ogni anno la Cassa corrisponde agli agenti ammalati, a cominciare dal quarto e fino al centottantreesimo …
Art. 11. Per ogni anno la Cassa corrisponde agli agenti ammalati, a cominciare dal quarto e fino al centottantreesimo giorno di malattia, l'intero stipendio o paga e l'importo, calcolato sulla media dell'ultimo anno, delle competenze accessorie, sulle quali gia' si effettua la ritenuta; eccezionalmente, e quando le condizioni della Cassa la consentano, provvede alla somministrazione dei medicinali inerenti alla cura della malattia stessa. La corresponsione del sussidio di malattia si effettua sotto l'osservanza delle seguenti norme: a) il sussidio per ogni volta che l'agente e' dichiarato ammalato non e' concesso per i primi tre giorni di malattia; b) il sussidio non puo' in ogni modo essere concesso per piu' di 180 giorni consecutivi di malattia, quando anche si tratti di un periodo d'infermita' dovuto a malattie diverse; c) non puo' il sussidio stesso essere concesso per piu' di 180 giorni in ogni periodo di 12 mesi, comunque calcolati; d) nel caso di ricaduta nella stessa malattia, regolarmente accertata dai sanitari della Cassa, il sussidio viene corrisposto a decorrere dal primo giorno della ricaduta stessa, sempre quando essa avvenga entro il decimo giorno dalla ripresa del servizio. L'importo delle competenze accessorie e' determinato con il metodo adottato per la determinazione delle ritenute, come all'art. 2.
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- D.L. 50/04 — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti terrautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144), ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) la modifica dell'art. 11.
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