Regio decreto 1642/1930
Art. 9 — Art. 9 legge
Art. 9. (Art. 9 legge). Ogni cittadino puo' promuovere, con apposita istanza, dal Comitato provinciale, la iscrizione, nell'elenco, di orfani di guerra od equiparati, o la cancellazione di chi vi sia stato indebitamente iscritto. Il Comitato provinciale, prima di decidere sulla istanza, o prima di provvedere di ufficio ad una cancellazione, deve sentire il rappresentante legale del minore e la Commissione di vigilanza del Comune di residenza del minore stesso. Il provvedimento del Comitato provinciale e' notificato, per mezzo del messo comunale, a chi ha presentato l'istanza ed, in ogni caso, al rappresentante legale del minore.
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