Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1642/1930Art. 9
Regio decreto 1642/1930

Art. 9 — Art. 9 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/9parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 9. (Art. 9 legge). Ogni cittadino puo' promuovere, con apposita istanza, dal Comitato provinciale, la iscrizione, nell'elenco, di orfani di guerra od equiparati, o la cancellazione di chi vi sia stato indebitamente iscritto. Il Comitato provinciale, prima di decidere sulla istanza, o prima di provvedere di ufficio ad una cancellazione, deve sentire il rappresentante legale del minore e la Commissione di vigilanza del Comune di residenza del minore stesso. Il provvedimento del Comitato provinciale e' notificato, per mezzo del messo comunale, a chi ha presentato l'istanza ed, in ogni caso, al rappresentante legale del minore.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1642/1930 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.