Regio decreto 1642/1930
Art. 8 — Art. 8 legge
Art. 8. (Art. 8 legge). Degli equiparati agli orfani di guerra, di cui all'art. 8 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, le Commissioni comunali di vigilanza ed i Comitati provinciali compilano uno speciale elenco, da annettere a quello degli orfani anzidetti. Nell'atto di nascita degli equiparati, di cui alla lettera a) del citato articolo, non si fa luogo all'annotazione marginale prescritta dall'art. 10 della legge predetta. Tale annotazione, per contro, e' richiesta per gli equiparati di cui alla lettera b) nel caso in cui i rispettivi genitori vengano a perire, in qualunque tempo, per la stessa causa che ne determino' l'invalidita' di guerra. Contemporaneamente, gli equiparati medesimi, cessando di esser tali, sono iscritti nell'elenco generale degli orfani di guerra. Ove i genitori vengano a perire per cause diverse da quelle che ne determinarono l'invalidita' di guerra, i figli continuano a rimanere inscritti nello speciale elenco, di cui al primo comma del presente articolo
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