Regio decreto 1642/1930
Art. 10 — Art. 9 legge
Art. 10. (Art. 9 legge). Il termine per ricorrere al Comitato nazionale e' di giorni trenta, decorrenti, per le persone di cui all'art. 9 del presente regolamento, dalla data della notificazione del provvedimento, e, per ogni altro cittadino, dalla data della pubblicazione fatta a norma dell'art. 64 del regolamento stesso. Il Comitato nazionale puo', in ogni tempo, in base ad istanza o d'ufficio, promuovere la decisione del Comitato provinciale per la iscrizione o la cancellazione di orfani od equiparati. Qualora il Comitato provinciale non si pronunzi nel termine di un mese dall'invito, provvede il Comitato nazionale, dopo aver sentito il rappresentante legale del minore. I provvedimenti del Comitato nazionale hanno carattere definitivo.
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