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Regio decreto 1642/1930

Art. 80 — Art. 33 a 44 legge

ELI /it/regio-decreto/1930/11/13/1642/art/80parte di Regio decreto 1642/1930
Art. 80. (Art. 33 a 44 legge). Nei casi di urgenza, alla tutela degli orfani di guerra provvede direttamente giudice delle tutele, affidandola, di regola, al Comitato provinciale. Quando ne riconosca la necessita', il giudice stesso ha facolta' di affidarla ad uno degli enti, cui il Comitato anzidetto puo' delegare l'esercizio della tutela ai sensi dell'art. 15 lett. i) della legge 26 luglio 1929, n. 1397, od a persona di sua fiducia, dando comunicazione del provvedimento al Comitato provinciale.

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