Regio decreto 1642/1930
Art. 81 — Art. 33 a 44 legge
Art. 81. (Art. 33 a 44 legge). In tutti i casi in cui la tutela viene assunta dal Comitato provinciale dell'Opera od affidata ad uno degli enti cui il Comitato stesso puo' delegarla ai sensi dell'art. 15, lett. i), della legge 26 luglio 1929, n. 1397, non si fa luogo a costituzione di consiglio di famiglia o di tutela; ma il Comitato, o la sua Giunta esecutiva, ovvero i Consigli direttivi degli enti incaricati, ne tengono luogo, formando, per gli orfani ad essi affidati, il relativo consiglio, senza intervento del pretore. Il Comitato, o la sua Giunta esecutiva, ove le circostanze lo richiedano, puo' eleggere uno dei propri membri, od anche un estraneo, per l'esercizio della funzione di tutore, ovvero richiedere l'ente delegato di procedere a tale nomina. Quando il minore soggetto a questa tutela abbia un patrimonio proprio, e' da preferire la nomina di privati agli uffici di tutore o protutore, e, ove ne sia il caso, di curatore.
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