Regio decreto 1642/1930
Art. 79 — Art. 34 legge
Art. 79. (Art. 34 legge). Nei casi di abuso della patria potesta' o della tutela, previsti dall'art. 34 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, il giudice delle tutele, sopra istanza del Comitato provinciale o del pubblico ministero o dei prossimi parenti dell'orfano, o di questo ultimo, ovvero d'ufficio, accerta l'esistenza dell'abuso ed emette il relativo decreto con cui affida la tutela all'ente od alla persona prescelta. Contro il decreto del giudice e' ammesso il reclamo al Primo Presidente della Corte di appello che decide, inteso il pubblico ministero.
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