Regio decreto 1642/1930
Art. 78 — Art. 15 e 33 a 44 legge
Art. 78. (Art. 15 e 33 a 44 legge). Il Comitato provinciale o il giudice delle tutele, nel disporre il ricovero dell'orfano in un istituto o in un riformatorio, secondo la rispettiva competenza, di regola devono richiedere al genitore di obbligarsi a contribuire alle spese occorrenti per la retta con una quota determinata della pensione, con avvertenza che, alla prima inadempienza nei versamenti, l'assegnazione, anche in misura maggiore, avra' luogo colle forme di cui all'art. 34 della legge 26 luglio 1929, n. 1397. Il giudice ha, in ogni caso, anche facolta' di determinare in quale forma e con quali garanzie debba essere impiegato l'eventuale avanzo della pensione o della quota di pensione o degli altri cespiti del minorenne, intesi, secondo i casi, il genitore, il consiglio di famiglia o di tutela o il tutore, nonche' il Comitato provinciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 225 e 294 Codice civile.
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