Regio decreto 1642/1930
Art. 73 — Art. 33 a 44 legge
Art. 73. (Art. 33 a 44 legge). Il giudice deve, di regola, procedere personalmente agli atti ed alle indagini occorrenti pei provvedimenti di sua competenza. Puo' richiedere l'opera delle autorita' giudiziarie, amministrative e di polizia, nonche' degli incaricati di funzioni ispettive dal Comitato provinciale e dagli enti pubblici e privati aventi per fine l'assistenza dell'infanzia in genere e degli orfani di guerra in ispecie, prescrivendo le forme ed i limiti degli accertamenti occorrenti.
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